Art. 19.
(Disciplina del trasporto valori).

      1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 16 può comprendere anche l'autorizzazione a custodire gli stessi in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto. È facoltà dell'istituto effettuare, senza ulteriore licenza, la contazione del denaro preso il proprio caveau, o presso i locali del committente allo scopo autorizzati dal prefetto competente per territorio; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle caratteristiche dei locali e dei sistemi di vigilanza e di difesa passiva esistenti, impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornata, tramite l'annotazione in un apposito registro, anche informatico, la situazione delle somme di denaro giacenti, la proprietà di tali somme nonché, eventualmente, il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza si accerta dell'idoneità dei locali e può porre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.